
L’articolo 119 del Dl Rilancio determina il nuovo Ecobonus 110%. Di seguito, tutto ciò che occorre sapere prima di richiederlo.
Il Decreto Rilancio ha sottolineato degli aspetti notevoli nel campo dell’edilizia, riportando diverse condizioni favorevoli per chi decidesse di intervenire in questo settore. Tra questi, vi è senza ombra di dubbio, l’Eco-bonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare dell’Italia. I proprietari delle abitazioni (solo edifici unifamiliari “prima casa”) e i condomini per intero (non singoli appartamenti) potranno realizzare svariate tipologie di lavori, sostanzialmente a costo zero.
L’ ecobonus, infatti, potrà essere ceduto direttamente alla ditta che esegue i lavori (sconto fattura), che a sua volta potrà detrarlo nell’arco di 5 anni attraverso il suo rapporto diretto con l’Erario.
Prima indicazione rilevante: non tutti gli interventi previsti dall’ordinario Ecobonus (detrazione al 50% ad esempio) daranno diritto all’agevolazione maggiorata. Per alcuni lavori, restano valide le vecchie percentuali di detrazione, mentre altri (più complessi) possono usufruire dell’Ecobonus 110% a patto che ci siano delle precise condizioni che riporteremo di seguito.
La sostituzione delle finestre è una di queste. L’ Eco-bonus infissi andrà a variare in base al suo inserimento: all’interno di lavori più complessi potrà essere contemplato nel nuovo Eco-bonus al 110%, in caso di singolo intervento invece, continuerà ad esser valida la vecchia detrazione al 50%
Lavori ammessi dall’Eco-bonus al 110%
Secondo l’articolo 119 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Eco-bonus 110pc venga concesso per:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione
- Installazione di pannelli fotovoltaici;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
Conclusioni
Per la sostituzione e l’installazione delle nuove finestre restano in vigore le normative precedenti, le quali prevedono una detrazione fiscale del 50% della somma spesa. Qualora invece, gli interventi dovessero avvenire in concomitanza di lavori più importanti per l’avanzamento delle classi energetiche della casa, il committente potrebbe far richiesta delle nuove condizioni previste nel Dl Rilancio. In sostanza, per avere l’Ecobonus del 110% sulle nuove finestre, sarà necessario mettere in cantiere più interventi di ristrutturazione.